Il Revisore Unico dei conti è nominato dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale.
Il revisore unico dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve possedere un anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni, dura in carica 3 anni e comunque non oltre la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.
Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell’Agenzia ed ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Agenzia.
Il revisore unico dei conti qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Agenzia riferisce immediatamente alla Giunta regionale.
Al revisore unico spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio determinate secondo la disciplina delle missioni dell’area della dirigenza regionale.
Documenti | Nome | Dal |
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Nomina |
Barbuzzi Anna Rosa |
23/12/2019 |