Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti è nominato dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale.
Il revisore unico dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve possedere un anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni, dura in carica 3 anni e comunque non oltre la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.
Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell’Agenzia ed ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Agenzia.

Il revisore unico dei conti qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Agenzia riferisce immediatamente alla Giunta regionale.
Al revisore unico spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio determinate secondo la disciplina delle missioni dell’area della dirigenza regionale.

 

Documenti Nome Dal
Nomina
Barbuzzi Anna Rosa
23/12/2019
     

 

Curriculum vitae dott. Domenico Giura