Comunicazioni obbligatorie

Con Decreto ANPAL n. 394 del 16 settembre 2019 (successivamente recepito dal Ministero a seguito della modifica normativa apportata della legge 128 all’articolo 13 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150) sono stati modificati i modelli delle comunicazioni obbligatorie a decorrere dal 14.01.2019.

Al fine di garantire il corretto adempimento ai datori di lavoro e contestualmente consentire ai servizi regionali la gestione della “conservazione dello status di disoccupazione” si forniscono le indicazioni di seguito.

Fermo restando, l’obbligo sostanziale di indicare nel modello Unilav la retribuzione da erogarsi al lavoratore (introdotto dall’articolo 3 comma 8 del D.L. 28 gennaio 2018 n. 4) e il livello di inquadramento, è sufficiente che i campi “RETRIBUZIONE” e “LIVELLO DI INQUADRAMENTO”, comunque obbligatori e prospettati dal sistema, possano essere modificati dal datore di lavoro in sede di compilazione del modello di comunicazione ogni qualvolta non si trova corrispondenza nella tabella, valorizzando gli stessi nel caso in cui, non trovando alcun contratto collettivo si scelga il campo “ND” per effettuare la comunicazione. In ogni caso non potrà essere valorizzato il capo “zero”.


FAQ:

D.     Come posso fare nel caso in cui il CCNL di riferimento per un rapporto di lavoro non è presente nell’elenco dei contratti collettivi nazionali proposti nella compilazione di una Comunicazione Obbligatoria oppure non trovo corrispondenza tra le informazioni inserite nella tabella “LIVELLO RETRIBUTIVO”?

R.     Nelle more della manutenzione della tabella, il soggetto obbligato può procedere valorizzando la voce del contratto collettivo nazionale “ND”. Rimane in ogni caso l’obbligo di indicare una retribuzione minima annuale maggiore di zero. Nei casi in cui è proposto un livello retributivo diverso da quello applicato è possibile inserire manualmente quello applicato”

Per segnalazioni di malfunzionamento o difficoltà tecniche scrivere a: co@regione.basilicata.it